La legge italiana sul franchising, emanata nel maggio del 2004, ha introdotto l’istituto della “disclosure” (Documento Informativo Precontrattuale) come già da alcuni anni prevista dalla legge in molti Paesi come USA, Francia e Spagna.
Secondo la legge che regolamenta il franchising in Italia, il franchisor che offre ad un candidato una marca (brand) o insegna, metodi operativi, assistenza iniziale e continua per tutta la durata del rapporto (della durata minima di 3 anni) è tenuto a fornire, 30 giorni prima della firma di qualsiasi documento contrattuale o del versamento di qualsiasi somma di denaro, informazioni chiare ed esaustive per permettergli di investire, con cognizione di causa, nella franchise prescelta. Queste informazioni sono fornite al candidato con un documento chiamato Documento Informativo Precontrattuale (in inglese conosciuto come “disclosure”). Il D.I.P. deve fornire i seguenti dati fondamentali e caratteristici della franchise:
• principali dati relativi all'affiliante e, previa richiesta dell'aspirante affiliato, copia dei suoi bilanci degli ultimi tre anni; • l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito; • una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività oggetto dell'affiliazione commerciale; • una lista degli affiliati e dei punti vendita gestiti direttamente dall'affiliante; • l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni; • la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell'affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di franchising.
Inoltre, il contratto di franchising deve prevedere e indicare:
• l'ammontare del diritto d'ingresso e degli investimenti che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività; • le modalità di calcolo e di pagamento delle royalty e l'eventuale indicazione del giro d'affari minimo che l'affiliato deve realizzare; • l'esatta esclusiva territoriale sia in relazione agli altri affiliati che a canali ed unità di vendita gestiti direttamente dall'affiliante; • la descrizione del know-how fornito dall'affiliante all'affiliato; • le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione; • le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.
Suggeriamo ai futuri franchisee di richiedere e farsi consegnare dal franchisor il D.I.P. – Documento Informativo Precontrattuale e valutarlo prima di firmare qualsiasi documento preliminare o il contratto di franchising. Copia del contratto deve essere consegnato al candidato all’affiliazione per una valutazione del caso.
Altro utile consiglio è chiedere se il franchisor è socio dell’Assofranchising, l’ente che riunisce i franchisor che, per essere ammessi, devono dichiarare di rispettare la regolamentazione del franchising del 2004 ed il Regolamento dell’Associazione.
Consigliamo ai candidati all’affiliazione di leggere il Codice Deontologico Assofranchising e il Codice Deontologico Europeo e i vari libri italiani e stranieri che illustrano questa tecnica (nelle librerie si può acquistare la “Guida al Franchising” dell’editore Franco Angeli di Milano).
Suggeriamo agli interessati ad entrare in una rete di franchising di consultare un Consulente esperto di franchising, un legale che conosca a fondo il franchising (l’Assofranchising ha tra i Soci dei Consulenti di marketing, studi legali con lunga e documentata esperienza di franchising) e un commercialista di fiducia. Fonte: sito Web di Quadrante (www.quadrantefranchising.it ).
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